Il Biodiesel è un prodotto naturale, utilizzabile come
carburante in autotrazione e come combustibile nel
riscaldamento.
- E' rinnovabile, in quanto ottenuto dalla coltivazione di
piante oleaginose di ampia diffusione;
- E' biodegradabile, cioè se disperso si dissolve nell'arco di
pochi giorni, mentre gli scarti dei consueti carburanti
permangono molto a lungo;
- Garantisce un rendimento energetico pari a quello dei
carburanti e dei combustibili minerali ed un'ottima affidabilità
nelle prestazioni dei veicoli e degli impianti di riscaldamento.
Come si produce?
Si ottiene dalla spremitura di semi oleoginosi di colza, soia,
girasole e da una reazione detta di transesterificazione che
determina la sostituzione dei componenti alcolici d'origine (
glicerolo ) con alcool metilico ( metanolo ).
Le materie prime
- Il Biodiesel è una fonte energetica rinnovabile e come tale
comporta anche un ciclo produttivo che interessa altri settori
come l'agricoltura.
- Parte dell'olio da trasformare può essere fornito da paesi
del Centro-est Europa che dispongono di immense superfici
scarsamente utilizzate. Se destinate a queste produzioni non
genererebbero ulteriori eccedenze in ambito Comunitario e nello
stesso tempo garantirebbero una sicura fonte di sostentamento
alla popolazione locale ed attraverso l’indotto che se ne
creerebbe, potrebbe dare lavoro a molte persone non
obbligandole più ad emigrare in altri paesi.
- Per le zone povere del nostro territorio, (terreni marginali)
in passato adibite a coltivazione ed attualmente abbandonate,
che potrebbero fin da subito specializzarsi nella produzione di
semi di colza, soia e girasole, dando così nuove opportunità
al mercato del lavoro locale.
- Può essere anche ottenuto da olii vegetali usati, il cui
recupero è stato disciplinato dal DLgs 5 febbraio 1997, n° 22.
Questo consente di sottrarre definitivamente gli olii
vegetali usati dal circuito dell'alimentazione zootecnica o da
utilizzi ancora più pericolosi per la salute umana.
La Produzione
La sua produzione è del tutto ecologica, poiché non presuppone
la generazione di residui, o scarti di lavorazione. La reazione
di "transesterificazione" prevede la generazione di glicerina
quale "sottoprodotto" nobile dall'elevato valore
aggiunto, della quale sono noti oltre 800 diversi utilizzi.
Impieghi del biodiesel
Il Biodiesel è utilizzabile direttamente poiché non richiede,
alcun tipo d'intervento sulla produzione dei sistemi che lo
utilizzano (motori e bruciatori).
- Nell'autotrazione (motori diesel) sia puro che miscelato con
il normale gasolio.
- Nel riscaldamento.
Il Biodiesel nel riscaldamento
Può essere utilizzato direttamente sugli impianti esistenti,
sia puro (al 100%) che in miscela con gasolio in qualsiasi
proporzione.
Il biodiesel in autotrazione
Il funzionamento, l'usura dei motori e prestazioni sono del
tutto assimilabili a quelle ottenute con gasolio tradizionale in
termini di resa ed affidabilità.
- Puro al 100 % o in miscela con gasolio in qualunque
proporzione, in tutti i mezzi di trasporto dotati di motore
diesel di recente concezione, i quali possono usufruirne senza
accorgimenti tecnici;
- Puro al 100 % in tutti i mezzi di trasporto dotati di motore
diesel di produzione antecedente, con lievi modifiche da
eseguire in officina (sostituzione di guarnizioni e condotti il
gomma, eventuali semplici modifiche al circuito di iniezione);
- in miscela con gasolio fino al 30- 40% su tutti i mezzi di
trasporto dotati di motore diesel, di qualunque età, senza la
necessità di accorgimenti tecnici.
Aspetti Ambientali
In confronto con il gasolio, il Biodiesel determina numerosi
effetti positivi per l'ambiente:
- Non contribuisce all'"effetto serra" poiché
restituisce all'aria solo la quantità di anidride carbonica
utilizzata da colza, soia e girasole durante la loro crescita;
- Riduce le emissioni di monossido di carbonio (- 35%) e di
idrocarburi incombusti (- 20%) emessi nell'atmosfera;
- Non contenendo zolfo, il Biodiesel non produce una sostanza
altamente inquinante come il biossido di zolfo e consente
maggiore efficienza alle marmitte catalitiche;
- Diminuisce, rispetto al gasolio, la fumosità dei gas di
scarico emessi dai motori diesel e dagli impianti di
riscaldamento (- 70%);
- Non contiene sostanze pericolosissime per la salute quali gli
i drocarburi aromatici (benzene, toluene ed omologhi) o
policiclici aromatici;
- Giova al motore grazie ad un superiore potere detergente che
previene le incrostazioni;
- Non presenta pericoli, come l'autocombustione, durante la fase
di trasporto e di stoccaggio;
- La sua diffusione determina lo sviluppo di produzioni agricole
non destinate alla alimentazione (non food), quindi non
generatrici di eccedenze.
Biodiesel
|
Diesel
|
Produzione semi, fertilizzanti e pesticidi
|
Estrazione petrolio
|
Produzione piante oleaginise
|
----
|
Trasporto
|
Trasporto
|
Estrazione dell’olio
|
Operazioni di raffineria
|
Transeserificazione in biodiesel e
Distribuzione
|
Distribuzione
|
Approssimativamente
è possibile stabilire che l’estrazione/ coltivazione
dell’olio di semi richiede circa il 41% dell’energia
dell’intero processo, la raffinazione ne richiede il 23%
mentre la transesterificazione ne richiede il 5% ed il restante
31% rappresenta il contenuto energetico del metanolo.
Bilancio energetico del Biodiesel[GJ/ ha]
Le variabilità dei valori dipende dalla raffinatezza del
processo produttivo adottato. Trattandosi di una fonte
energetica rinnovabile il bilancio risulta essere sempre più
che positivo. Importantissimo inoltre il contributo ai fini
energetici dei “sottoprodotti” che già da soli renderebbero
il processo vantaggioso. Nel caso di impiego di olii usati, i
vantaggi sono ulteriormente amplificati.
Emissioni di Gas (effetto serra)
In uno dei più completi studi sulle fonti energetiche,
realizzato da Sheehan e colleghi (1998) sono emersi molti
aspetti vantaggiosi nella valutazione del Biodiesel come valida
fonte di energia rinnovabile:
• Il bilancio energetico nel life- cicle è di soli 0.31
unità di energia fossile per produrre 1 unità di Biodiesel.
• Le emissioni di CO2 nel suo ciclo di vita sono
particolarmente basse ( una riduzione del 78% rispetto al
gasolio fossile), suggerendone un utilizzo urbano.
• Le emissioni di particolato risultano essere
complessivamente il 32% di quelle del gasolio (il
particolato sotto ai 10 µm -altamente nocivo- inferiore del
68%).
• Il monossido di carbonio CO è il 35% rispetto al gasolio.
• Gli ossidi di zolfo SOx non superano mai l’8% rispetto al
gasolio.
• La quasi totale assenza di zolfo e le sue proprietà
chimico- fisiche suggeriscono l’impiego del Biodiesel come
additivo al gasolio fino a specifiche ULS (Ultra Low Sulfur).
Dal
sito Progettomeg.it
Altri
utilizzi delle barbabietole
Oltre che per la produzione di
combustibili ecologici la barbabietola sembra esser la carta
vincente anche per far uscire il nostro Paese dall'emergenza
rifiuti. Trattando adeguatamente il tubero, infatti, è
possibile produrre della plastica ecologica. Anche se
attualmente risulta antieconomico, questo particolare tipo di
trasformazione è oggi tecnologicamente fattibile.
Il prodotto ottenuto è una bioplastica identica alla
plastica tradizionale, sia per leggerezza che per resistenza, ma
con in più la fantastica natura biodegradabile, ossia si
dissolve, senza lasciare residui inquinanti, se esposta
all'azione degli agenti naturali. In base alla composizione
chimica possono essere necessari pochi giorni.
Le bioplastiche hanno insomma tutte le carte per diventare
nei prossimi decenni un valido sostituto dei prodotti plastici,
in grado di consentire un medesimo utilizzo e, allo stesso
tempo, un minore impatto sull'ambiente.
Quanto
costa produrre biocarburanti
Al momento il nostro Paese non è in
grado di far fronte alle richieste del mercato. Non certo perché
non ci sia la possibilità, ma per il semplice motivo che gli
agricoltori, che dovrebbero coltivare la materia prima
indispensabile per la produzione dell'innovativo carburante, non
sono incentivati dallo Stato. In Umbria, lungo la E-45, si
trovano già da diversi anni delle stazioni di rifornimento
dotate di pompa biodiesel. Nessuna di queste, però, risulta
ancora in funzione! Il perché? Produrre biodiesel costa di più
che produrre gasolio e, senza un'adeguata politica fiscale, gli
imprenditori agricoli non si lanceranno in questa nuova
avventura.
Nel resto del Vecchio Continente le cose non vanno certo
meglio ma, anche grazie ad una direttiva comunitaria, la
2003/30/CE dell'8 maggio 2003, molti stati membri dell'Unione
europea sembrano pronti ad incrementare la produzione e quindi
l'utilizzo dei biocarburanti.
Tra tutti, comunque, la Francia sembrerebbe il Paese più
all'avanguardia in questo settore. Molte automobili si muovono
sfruttando una miscela di biodiesel al 5%, mentre gli autobus
utilizzano già percentuali più consistenti, in alcuni casi
vicina al 30%. Per Coldiretti è indispensabile seguire le orme
dei nostri cugini d'oltralpe e triplicare, anche in Italia, la
produzione di biocarburanti.
"Si tratta di una strada - precisa ancora la Coldiretti
- che il nostro Paese deve percorrere con più decisione,
nonostante i positivi impegni contenuti in Finanziaria che
prevedono un contingente triennale di defiscalizzazione sul
bioetanolo. Una misura da realizzare sulla base di un progetto
di utilizzazione dei prodotti agricoli nazionali che va
accompagnato con la messa a punto di un programma di
alimentazione delle autovetture con miscele di biocarburanti che
preveda la realizzazione di isole ecologiche di distribuzione
dell'"energia verde" nelle città dove si registrano i
maggiori problemi di inquinamento".
Cosa
significa restare legati ai normali carburante
"Nello scenario tracciato dalla
Commissione Europea - spiega sul proprio sito Internet il
Movimento per la difesa del cittadino (MDC) - malgrado gli
impegni assunti con Kyoto, tra il 1990 ed il 2010, le emissioni
di CO2 dovute ai trasporti tenderanno ad aumentare del
50%".
Confagricoltura rileva che il solo traffico stradale è
infatti responsabile per il 93% delle emissioni di CO, per il
60% di quelle di NOx e HC, per il 12% di CO2, ed è sotto gli
occhi di tutti la necessità di garantire attraverso il rispetto
delle soglie di sicurezza, la salute dei cittadini ricorrendo al
blocco del traffico nelle grandi città".
Si desume di conseguenza l'obbligo, anche morale nei
confronti delle prossime generazioni, di passare a forme
energetiche alternative, pulite e rigenerabili.
I
vantaggi derivati dall'utilizzo del biodiesel
"Utilizzando i biocarburanti -
ha dichiarato Francesco Fontanili, presidente della Coldiretti
di Reggio - l'emissione di gas ad effetto serra si potrebbero
ridurre del 70%. Il problema dello smog e delle emissioni
inquinanti dovute al traffico oggi può essere affrontato con
l'utilizzo del biodiesel un carburante ecologico e rinnovabile
ottenuto della spremitura di semi di colza, girasole e
soia". Secondo diversi studi scientifici, aggiungere del
bioetanolo alla normale benzina o al diesel, limiterebbe
drasticamente le emissioni di gas e polveri sottili.
"Ridurre l'inquinamento - ha commentato Fontanili -
porterebbe alle nostre campagne un duplice vantaggio: sia perché
respirare aria pulita fa bene a tutti, sia perché è ormai noto
che inquinamento e piogge acide riducono la produttività del
suolo danneggiando le coltivazioni".
Altri vantaggi derivati dall'uso del biodisel
- ha un bassissimo contenuto di zolfo (0,001%) dunque non
contribuisce al fenomeno delle piogge acide.
- riduce le emissioni di polveri fino al 50% , ed è compatibile
con il catalizzatore.
- non contiene benzolo o altri componenti cancerogeni.
- avendo un alto punto di infiammabilità (>1 100C), non è
classificato come materiale pericoloso - dunque è facile e
sicuro da manipolare.
- è altamente biodegradabile (99,6% dopo 21 giorni) e in caso
di dispersione accidentale non inquina né suoli né acque.
- ha un alto potere lubrificante e diminuisce l'usura del
motore.
- ha un ciclo chiuso di C02. La sua combustione nel motore
produce un'emissione di C02 in quantità uguale a quella che le
piante assorbono dall'aria nel loro processo di crescita.
L'energia
pulita? Arriverà dalla spazzatura
Dalle discariche si può ottenere
l'energia necessaria a soddisfare le esigenze dell'intero
pianeta. Da puzzolenti luoghi odiati dai cittadini, questi posti
si trasformeranno molto presto in impianti ecologici per la
produzione di energia. A darne notizia un'equipe di scienziati
britannici che ha fatto sapere di aver ideato un rivoluzionario
sistema capace di recuperare il gas metano prodotto dalla
decomposizione della spazzatura, anche in quei siti
particolarmente piccoli dove, fino ad oggi, tale operazione era
considerata impraticabile per via dei costi.
Il gas, hanno spiegato gli esperti, ha origine all'interno di
ambienti privi di ossigeno e, fino ad oggi, veniva recuperato
mediante speciali pozzi di aspirazione, ermeticamente isolati,
collocati a grandi profondità. Tali sistemi però, risultano
antieconomici e per questo non sono stati mai installati nelle
piccole discariche.
Grazie ad una speciale coperta isolante, ideata dallo
scienziato britannico Viktor Popov, si potrà però isolare il
prezioso gas. Stando a quanto spiegato dal ricercatore, le nuove
strutture isolanti sarebbero costituite da 3 strati: due di
argilla semi impermeabile e uno, posizionato nel mezzo, di un
materiale permeabile. All'interno dello strato permeabile
verrebbe pompata anidride carbonica che, mantenuta a una
pressione leggermente superiore a quella atmosferica, creerebbe
una barriera che impedirebbe all'aria di entrare in contatto con
il metano.
Il sistema, commenta ancora Popov potrebbe sembrare semplice,
e in effetti lo è, ma consentirà di recuperare qualcosa come
95miliardi di metri cubi di metano all'anno. Energia a basso
costo dunque ma anche rispetto per l'ambiente. Fino a questo
momento, infatti, solo l'1% del gas prodotto nel mondo veniva
recuperato. Tutto il resto lo si doveva bruciare per evitare
incidenti, producendo al contempo tonnellate di polveri
altamente inquinanti dannose per l'uomo.
Direttiva
2003/30/Ce (Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti)
Il Parlamento europeo e il Consiglio
dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251
del trattato,
considerando quanto segue:
(1)
Il Consiglio europeo riunitosi a Göteborg il 15 e il 16 giugno
2001 ha concordato una strategia comunitaria per uno sviluppo
sostenibile che prevede una serie di misure, tra cui lo sviluppo
dei biocarburanti.
(2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e
razionale fa riferimento l'articolo 174, paragrafo 1, del
trattato, comprendono il petrolio, il gas naturale e i
combustibili solidi, che sono fonti essenziali di energia ma
sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di
carbonio.
(3) Tuttavia, esiste un'ampia gamma di biomassa che
potrebbe essere usata per produrre biocarburanti, proveniente
dai prodotti agricoli e forestali nonché da residui e rifiuti
della silvicoltura e dell'industria silvicola e agroalimentare.
(4) L'energia impiegata dal settore dei trasporti
rappresenta oltre il 30% del consumo finale di energia nella
Comunità. Essendo questo settore in espansione, i suoi consumi
di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio
sono destinati ad aumentare e questa espansione sarà maggiore
in percentuale nei paesi candidati dopo la loro adesione
all'Unione europea.
(5) Il Libro bianco della Commissione "La politica
europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle
scelte" parte dal presupposto che tra il 1990 e il 2010 le
emissioni di CO2 dovute ai trasporti aumenteranno del 50% per
raggiungere circa 1 113 milioni di tonnellate, situazione di cui
il trasporto su strada è il principale responsabile in quanto
contribuisce per l'84% delle emissioni di CO2 imputabili ai
trasporti. In una prospettiva ecologica il Libro bianco chiede
quindi di ridurre la dipendenza dal petrolio (attualmente del
98%) nel settore dei trasporti mediante l'utilizzazione di
carburanti alternativi come i biocarburanti.
(6) Un maggior uso dei biocarburanti nei trasporti fa
parte del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al
protocollo di Kyoto e di qualsiasi pacchetto di politiche
necessarie per rispettare gli impegni ulteriormente assunti al
riguardo.
(7) Il maggior uso dei biocarburanti nei trasporti, senza
escludere altri eventuali carburanti alternativi, incluso il gas
di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso (GNC)
per uso automobilistico, è uno degli strumenti con cui la
Comunità può ridurre la sua dipendenza dall'energia importata
ed influire sul mercato dei carburanti per i trasporti e quindi
sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e
lungo periodo. Ciò non dovrebbe tuttavia limitare l'importanza
del rispetto della legislazione comunitaria sulla qualità dei
carburanti, le emissioni dei veicoli e la qualità dell'aria.
(8) Come risultato dei progressi tecnologici la maggior
parte dei motori dei veicoli attualmente in circolazione
nell'Unione europea è in condizione di usare una miscela
contenente una bassa percentuale di biocarburante senza
problemi. I più recenti sviluppi tecnologici permettono di
utilizzare percentuali più elevate di biocarburante nella
miscela. Alcuni paesi utilizzano già miscele contenenti il 10%,
e oltre, di biocarburante.
(9) Le flotte vincolate offrono la prospettiva di
utilizzare una concentrazione più elevata di biocarburanti. In
alcune città, flotte vincolate sono già in azione per quanto
riguarda i biocarburanti puri e hanno, in alcuni casi, aiutato a
migliorare la qualità dell'aria nelle zone urbane. Gli Stati
membri potrebbero quindi promuovere maggiormente l'uso di
biocarburanti nei mezzi di trasporto pubblico.
(10) La promozione dell'utilizzazione dei biocarburanti
nei trasporti costituisce una tappa verso un'applicazione più
ampia della biomassa che permetterà in futuro di sviluppare
ulteriormente i biocarburanti, pur non escludendo altre opzioni
e in particolare la filiera dell'idrogeno a partire dalla
biomassa.
(11) La politica degli Stati membri in materia di ricerca
sulla maggiore utilizzazione dei biocarburanti dovrebbe
integrare in modo significativo il settore dell'idrogeno e
promuovere tale opzione, tenendo conto dei programmi quadro
comunitari pertinenti.
(12) Possono altresì essere usati come biocarburante, in
casi specifici in cui tale uso è compatibile con il tipo di
motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di
emissioni, gli oli vegetali puri provenienti da piante vegetali
prodotti mediante pressione, estrazione o procedure analoghe,
greggi o raffinati, ma chimicamente non modificati.
(13) I nuovi tipi di carburante dovrebbero essere
conformi alle norme tecniche riconosciute se devono essere più
ampiamente accettati dai consumatori e dai costruttori
automobilistici e quindi essere immessi sul mercato. Le norme
tecniche costituiscono anche il punto di partenza per i
requisiti relativi alle emissioni e alla sorveglianza di queste
ultime. È possibile che si incontrino difficoltà nel garantire
che nuovi tipi di carburante soddisfino le norme tecniche
attuali che, in ampia misura, sono state definite per i
carburanti convenzionali d'origine fossile. La Commissione e gli
organismi di normalizzazione dovrebbero seguire l'evoluzione in
questa materia nonché adeguare ed elaborare attivamente norme,
soprattutto in relazione agli aspetti della volatilità, che
permettano l'introduzione di nuovi tipi di carburanti che
soddisfino le esigenze ambientali.
(14) Il bioetanolo e il biodiesel quando sono usati per i
veicoli allo stato puro o in forma di miscela dovrebbero
soddisfare le norme di qualità stabilite per assicurare un
rendimento ottimale dei motori. È da osservare che nel caso del
biodiesel per i motori diesel, allorché il processo di
trasformazione è l'esterificazione si potrebbe applicare la
norma EN 14214 del Comitato europeo di normalizzazione (CEN)
relativa agli esteri metilici degli acidi grassi (FAME). Di
conseguenza il CEN dovrebbe fissare norme appropriate per altri
trasporti di biocarburanti nell'Unione europea.
(15) La promozione dell'uso dei biocarburanti nel
rispetto delle pratiche agricole e silvicole sostenibili,
definite nella normativa della politica agricola comune,
potrebbe creare nuove opportunità di sviluppo rurale
sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul
mercato e maggiormente incentrata sul mercato europeo, sul
rispetto di una ruralità viva e di un'agricoltura
multifunzionale e potrebbe aprire un nuovo mercato per i
prodotti agricoli innovatori negli Stati membri attuali e
futuri.
(16) Nella risoluzione dell'8 giugno 1998 il Consiglio ha
affermato la propria adesione alla strategia e al piano d'azione
della Commissione per le fonti energetiche rinnovabili e ha
chiesto provvedimenti specifici nel settore dei biocombustibili.
(17) Il Libro verde della Commissione "Verso una
strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento
energetico" fissa l'obiettivo di sostituire il 20% dei
carburanti convenzionali con i carburanti alternativi nel
settore dei trasporti stradali entro il 2020.
(18) I carburanti alternativi potranno essere immessi sul
mercato soltanto se saranno ampiamente disponibili e
competitivi.
(19) Nella risoluzione del 18 giugno 1998 il Parlamento
europeo ha chiesto che la quota di mercato dei biocombustibili
sia aumentata al 2% nell'arco di cinque anni prevedendo allo
scopo un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali,
assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione e
fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per
le società petrolifere.
(20) Il metodo ottimale da utilizzare per aumentare la
quota dei biocarburanti nei mercati nazionale e comunitario
dipende dalle risorse e materie prime disponibili, dai programmi
nazionali e comunitari per la promozione di biocarburanti e
dalle disposizioni fiscali nonché dall'appropriato
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati/parti.
(21) Le politiche nazionali di promozione dell'uso dei
biocarburanti non dovrebbero vietare la libera circolazione di
carburanti conformi alle specifiche ecologiche armonizzate
stabilite nella normativa comunitaria.
(22) La promozione della produzione e dell'uso di
biocarburanti potrebbe contribuire ad una riduzione della
dipendenza dall'importazione di energia e ad una diminuzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra. Inoltre i
biocarburanti allo stato puro o in forma di miscela possono in
linea di massima essere usati per i veicoli a motore esistenti e
avvalersi dell'attuale sistema di distribuzione di carburante.
La mescolanza di biocarburante con combustibile fossile potrebbe
facilitare una potenziale riduzione del costo nel sistema di
distribuzione nella Comunità.
(23) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, cioè
l'introduzione di regole generali che prevedono una percentuale
minima di biocarburanti da immettere in commercio e distribuire,
non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e dei
loro effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la
Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo.
(24) La ricerca e lo sviluppo tecnologici nel settore
della sostenibilità dei biocarburanti dovrebbero essere
incoraggiati.
(25) Una maggiore utilizzazione dei biocarburanti
dovrebbe essere accompagnata da un'analisi particolareggiata
dell'impatto ambientale, economico e sociale per decidere se sia
opportuno aumentare la parte di biocarburanti rispetto ai
carburanti convenzionali.
(26) Occorre prevedere la possibilità di adeguare
rapidamente l'elenco dei biocarburanti e le percentuali di fonti
rinnovabili nonché il calendario relativo all'introduzione dei
biocarburanti nei trasporti, per tener conto del progresso
tecnico e dei risultati di una valutazione dell'impatto
ambientale della prima fase dell'introduzione.
(27) Bisognerebbe introdurre delle misure per mettere
rapidamente a punto norme di qualità per i biocarburanti
destinati al settore automobilistico e utilizzati allo stato
puro o in forma di miscela con i carburanti convenzionali. Pur
essendo la frazione biodegradabile dei rifiuti una fonte
potenzialmente utile per la produzione di biocarburanti, è
necessario che le norme di qualità tengano conto dell'eventuale
contaminazione presente nei rifiuti per evitare che componenti
particolari possano danneggiare il veicolo o peggiorare le
emissioni.
(28) Le misure intese a favorire l'utilizzazione di
biocarburanti dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi in
materia di sicurezza dell'approvvigionamento e di protezione
dell'ambiente nonché con gli obiettivi e le misure dei diversi
Stati membri nei settori connessi. A tale riguardo gli Stati
membri possono studiare modalità efficienti in termini di costi
per pubblicizzare le possibilità di usare i biocarburanti.
(29) Le misure necessarie per l'attuazione della presente
direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/Ce del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,
hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1
La presente direttiva ha come scopo la promozione
dell'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina
nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire
al raggiungimento di obiettivi quali rispettare gli impegni in
materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza
dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le
fonti di energia rinnovabili.
Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "biocarburante", un carburante liquido o gassoso
per i trasporti ricavato dalla biomassa;
b) "biomassa", la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente
sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle
industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti
industriali e urbani;
c) "altri carburanti rinnovabili", carburanti
rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti
energetiche rinnovabili quali definite nella direttiva
2001/77/Ce e utilizzati per i trasporti;
d) "tenore energetico", il valore calorico più basso
di un carburante.
2. Sono considerati biocarburanti almeno i prodotti elencati in
appresso:
a) "bioetanolo": etanolo ricavato dalla biomassa e/o
dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere
usato come biocarburante;
b) "biodiesel": estere metilico ricavato da un olio
vegetale o animale, di tipo diesel, destinato ad essere usato
come biocarburante;
c) "biogas": gas combustibile ricavato dalla biomassa
e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere
trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una
qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere
usato come biocarburante o gas di legna;
d) "biometanolo": metanolo ricavato dalla biomassa,
destinato ad essere usato come biocarburante;
e) "biodimetiletere": etere dimetilico ricavato dalla
biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;
f) "bio-ETBE (etil-tertio-butil-etere)": ETBE prodotto
partendo da bioetanolo. La percentuale in volume di bioETBE
calcolata come biocarburante è del 47%;
g) "bio-MTBE (metil-terziario-butil-etere)":
carburante prodotto partendo da biometanolo. La percentuale in
volume di biocarburante nel bio-MTBE è del 36%;
h) "biocarburanti sintetici": idrocarburi sintetici o
miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla
biomassa;
i) "bioidrogeno": idrogeno ricavato dalla biomassa e/o
dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere
usato come biocarburante;
j) "olio vegetale puro": olio prodotto da piante
oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi,
greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora
compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti
requisiti in materia di emissioni.
Articolo 3
1. a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una
percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti
rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine
stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.
b) i) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al
2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la
benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati
entro il 31 dicembre 2005.
ii) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al
5,75%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la
benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati
entro il 31 dicembre 2010.
2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme
seguenti:
a) biocarburanti puri o diluiti con derivati dal petrolio in
miscele ad elevato tenore, conformi a norme specifiche di qualità
per l'utilizzo del trasporto;
b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio,
conformemente alle opportune norme europee che descrivono le
specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN
590);
c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l'ETBE (etil-terziariobutil-
etere), per i quali la percentuale da computarsi come
biocarburante è precisata all'articolo 2, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri controllano l'effetto dell'uso dei
biocarburanti in miscele diesel superiori al 5% in veicoli non
adattati e, se del caso, prendono misure per garantire il
rispetto della pertinente normativa comunitaria sulle emissioni
standard.
4. Tra le misure che adottano, gli Stati membri dovrebbero
considerare il clima generale e il bilancio ecologico dei vari
tipi di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e
possono promuovere innanzi tutto i carburanti che presentano un
bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo
conto allo stesso tempo della competitività e della sicurezza
dell'approvvigionamento.
5. Gli Stati membri assicurano che al pubblico siano fornite
informazioni sulla disponibilità dei biocarburanti e di altri
carburanti rinnovabili. Per le percentuali di biocarburanti in
miscela con derivati del petrolio che superano il valore limite
del 5% di esteri metilici degli acidi grassi (FAME) o del 5% di
bioetanolo è richiesta un'etichettatura specifica nei punti di
vendita.
Articolo 4
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente
al 1o luglio di ogni anno,
- le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione
di carburante diesel o di benzina nei trasporti,
- le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per
usi energetici diversi dai trasporti, e
- il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota
dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti
rinnovabili immessi sul mercato per l'anno precedente. Se del
caso gli Stati membri segnalano le condizioni eccezionali
nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che
hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di
altri carburanti rinnovabili.
Nella loro prima relazione successivamente all'entrata in vigore
della presente direttiva gli Stati membri inseriscono il livello
dei rispettivi obiettivi nazionali indicativi per la prima fase.
Nella relazione riguardante l'anno 2006, gli Stati membri
inseriscono i rispettivi obiettivi indicativi nazionali per la
seconda fase.
In tali relazioni le differenziazioni degli obiettivi nazionali
rispetto ai valori di riferimento di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, lettera b), sono motivate e potrebbero essere
basate sugli elementi seguenti:
a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di
produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa;
b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di
biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le
specifiche caratteristiche tecniche o climatiche del mercato
nazionale dei carburanti per il trasporto;
c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla
produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti
energetiche rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi
della presente direttiva.
2. Entro il 31 dicembre 2006 e successivamente ogni due anni, la
Commissione elabora una relazione di valutazione per il
Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi compiuti
nell'uso dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili
negli Stati membri.
Tale relazione comprende almeno i seguenti elementi:
a) il rapporto costi-benefici delle misure adottate dagli Stati
membri per promuovere l'uso dei biocarburanti e di altri
carburanti rinnovabili;
b) gli aspetti economici e l'impatto ambientale di un ulteriore
aumento della quota di biocarburanti e di altri carburanti
rinnovabili;
c) la prospettiva del ciclo di vita dei biocarburanti e di altri
carburanti rinnovabili, nell'intento di indicare possibili
misure per la promozione futura di quei carburanti che sono
rispettosi del clima e dell'ambiente e potenzialmente
competitivi e vantaggiosi in termini di costi;
d) la sostenibilità di colture utilizzate per la produzione di
biocarburanti, specialmente la destinazione dei suoli, il grado
d'intensità della coltivazione, la rotazione delle colture e
l'uso di antiparassitari;
e) la valutazione dell'uso dei biocarburanti e di altri
carburanti rinnovabili per quanto attiene agli effetti
differenziati sul cambiamento climatico e al loro impatto sulla
riduzione delle emissioni di CO2;
f) un riesame di altre opzioni a più lungo termine riguardanti
le misure di efficienza energetica nei trasporti.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del
caso, al Parlamento europeo e al Consiglio, proposte
sull'adeguamento del sistema di obiettivi di cui all'articolo 3,
paragrafo 1.
Se dalla relazione emerge che gli obiettivi indicativi non
possono presumibilmente essere conseguiti per ragioni non
giustificate e/o non sostenute da nuove prove scientifiche, tali
proposte indicheranno obiettivi nazionali, ivi compresi
eventuali obiettivi obbligatori, nella forma opportuna.
Articolo 5
L'elenco figurante all'articolo 2, paragrafo 2, può essere
adattato al progresso tecnico secondo la procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 2. Al momento dell'adeguamento di tale
elenco si tiene conto dell'impatto ambientale dei biocarburanti.
Articolo 6
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo,
si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/Ce,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/Ce è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.
Articolo 7
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre
2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia
disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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